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ex art.73 d.l.n. 69/13
Amministrazione Trasparente
Accesso Civico
Decreto legislativo 33/2013 cd T.U. Trasparenza - Accesso Civico
I siti internet della P.A. sono oggi il principale Front Office dell’ente.
L’accesso civico è stato introdotto dal D.Lgs. 33/2013 quale espressione del principio di pubblicità e trasparenza: si tratta di un istituto assolutamente innovativo per il nostro ordinamento, correlato dall’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare informazioni, documenti e dati sui propri siti istituzionali, circa ogni aspetto della propria organizzazione ed attività.
Dall’ accesso classico ai documenti amministravi, disciplinato dalla L. 241/1990, inoltre, si è passati all’ “accesso” a tutti i documenti, dati e le informazioni dalla P.A.: oggi il sistema contempla le nuove figure dell’accesso “semplice” – che consente a chiunque, senza necessità quindi di legittimazione soggettiva o dimostrazione di un interesse qualificato, di chiedere l’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle PP.AA. e dell’accesso “universale” detto anche Freedom of Information Act (FOIA), ancora più ampio di quello semplice in quanto permette di richiedere anche i dati per cui non sussiste l’obbligo di pubblicazione. Entro 30 giorni le amministrazioni dovranno rilasciare gratuitamente i dati e documenti richiesti.
L’accesso civico generalizzato ha ipotesi di esclusione e/o limitazione. Esso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici:
- Sicurezza pubblica e ordine pubblico
- Sicurezza nazionale
- Difesa e questioni militari
- Relazioni internazionali
- Politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato
- Conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento
- Regolare svolgimento di attività ispettive
È altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi le proprietà intellettuali, i diritti d’autore e segreti commerciali.
Nel caso di documenti contenenti particolari tipologie di dati (previsti dall’art. 9 e 10 del Regolamento Europeo nr. 679/2016), l’accesso è consentito nei limiti di cui sia strettamente indispensabile, mentre in presenza di dati generici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale delle persone, l’art. 60 del Codice della Privacy prevede che il trattamento degli stessi è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale.
Il Regolamento UE 2016/679 garantisce la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e intende assicurare un livello coerente di protezione della privacy delle persone fisiche in tutta l’Unione.
Per dato personale si intende: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata ed identificabile. In particolare, secondo l’art. 9 del regolamento nelle “categorie particolari di dati personali” rientrano i dati personali che rilevino “ordine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale”, nonché i “dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.
L’art. 10 del regolamento fa riferimento ai “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati e/o connessi a misure di sicurezza” e pertanto si considerano “dati sensibili e dato giudiziario”